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Sez. 4, Sentenza n. 10107 del 17/06/1982 Ud. (dep. 28/10/1982) Rv. 155859 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI PROTEZIONE - CONCRETA PREDISPOSIZIONE E NECESSARIA SORVEGLIANZA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO O DELLA PERSONA IDONEA DA LUI DELEGATA DI CURARNE LA ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155859-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI PROTEZIONE - CONCRETA PREDISPOSIZIONE E NECESSARIA SORVEGLIANZA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO O DELLA PERSONA IDONEA DA LUI DELEGATA DI CURARNE LA ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*

L'imprenditore o la persona idonea da lui delegata non possono e non devono limitarsi a mettere a disposizione dei singoli lavoratori il materiale necessario all'allestimento dei mezzi di protezione, ordinando che se ne faccia uso, ma devono in concreto assicurarsi che ciò sia avvenuto. Infatti, le norme di sicurezza dettate a tutela della integrità fisica del lavoratore devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime. (Conf mass n 117255; (Conf mass n 146147; (Conf mass n 146148; (Conf mass n 148035).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)