Sez. 1, Ordinanza n. 1350 del 02/07/1976 Cc. (dep. 13/10/1976) Rv. 134578 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE - SUCCESSIVI ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE - SUCCESSIVI ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Dalla formulazione dell'art 1 comma terzo legge 22 maggio 1975, n 152, si deduce che, ritenuta da parte del giudice la insussistenza di ragioni processuali ostative alla concessione della liberta provvisoria, che si risolvono di regola nella necessita di evitare l'inquinamento delle prove e di assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento, l'esame deve rivolgersi alle circostanze del fatto ed alla personalita dell'imputato in funzione dell'accertamento della sua pericolosita sociale qualificata sul piano della prevenzione da quei reati che 'pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività .*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)