Sez. L, Sentenza n. 3240 del 25/05/1984 (Rv. 435284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - PASSIVA - ERRONEA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE CONTRO IL LEGITTIMO CONTRADDITTORIO RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA SVOLTASI IN CONTRADDITTORIO CON LA COMMISSIONE LOCALE PER LA MANODOPERA AGRICOLA ANZICHÉ CON LO SCAU IN MATERIA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI NEGLI APPOSITI ELENCHI NOMINATIVI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - PASSIVA - ERRONEA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE CONTRO IL LEGITTIMO CONTRADDITTORIO RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTROVERSIA SVOLTASI IN CONTRADDITTORIO CON LA COMMISSIONE LOCALE PER LA MANODOPERA AGRICOLA ANZICHÉ CON LO SCAU IN MATERIA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI NEGLI APPOSITI ELENCHI NOMINATIVI.*
L'erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di soggetto sfornito della necessaria legittimazione passiva, cui consegua la emanazione di una sentenza viziata dallo stesso errore, non abilita la parte soccombente a proporre l'impugnazione contro il legittimo contraddittore rimasto estraneo al giudizio; né, in tal caso, può parlarsi d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., questa presupponendo una situazione di litisconsorzio e l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di alcuno soltanto dei soggetti legittimati. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dello S.C.a.U., rilevando che tale soggetto, pur essendo l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'Azione giudiziaria contro provvedimenti definitivi d'iscrizione, o cancellazione, dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi, non era stato parte del giudizio concluso dalla sentenza impugnata e svoltosi tra il lavoratore e la commissione locale per la manodopera agricola). (V 6688/83, mass n 431410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)