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Sez. 2, Sentenza n. 1815 del 10/06/1968 (Rv. 333741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE- DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALL'ART. 330 COD.PROC.CIV. - OMESSA FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE- CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE- DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALL'ART. 330 COD.PROC.CIV. - OMESSA FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PER LA RINNOVAZIONE- CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - SUFFICIENZA.*

La notificazione dell'atto di appello in un luogo diverso da quello indicato nell'art. 330 cod.proc.civ. (nella specie, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche nel domicilio eletto dalla controparte all'atto della notificazione della sentenza, mediante la dichiarazione -di essere domiciliato- in un dato luogo) e nulla ma la nullita puo venire sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della Costituzione dell'appellato o, se questi non si sia costituito, a seguito della rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore abbia assegnato all'appellante, a norma dell'art. 291 cod.proc.civ., applicabile, per esplicito richiamo dell'art. 359 stesso codice, al giudizio di appello. In difetto di tale sanatoria, la nullita della notificazione, incidendo sull'integrita del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero processo che ne e seguito e alla sentenza che lo ha definito. Tuttavia, qualora il giudice di appello non abbia ottemperato al disposto dell'art. 291, comma 1 citato, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullita della notificazione dell'atto di appello e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza impugnata, deve pronunciare l'annullamento di quest'ultima con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, superflua una nuova notificazione del- l'impugnazione, sara sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (V.1089-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)