Sez. 5 - , Ordinanza n. 14608 del 29/05/2019 (Rv. 654112 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO | Versamento erroneo – Obbligo personale - Scusabilità - Natura - Indebito soggettivo – Conseguenze - Istanza di rimborso - Art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Operatività.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO
Il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell'erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo "ex latere solventis", con la conseguenza che il "solvens" ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'"an" od al "quantum" del tributo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)