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Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025 (Rv. 673890-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673890-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo, giacché il sindacato della S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)