Sez. 3, Sentenza n. 650 del 27/01/1984 (Rv. 432915 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - MANCATA DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - MANCATA DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CRITERI.*
Ai sensi dell'art. 2225 cod. civ., il corrispettivo per il lavoro autonomo, se non convenuto dalle parti, deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni, nonché al tempo ed ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera. Conseguentemente, qualora nel corso del rapporto le prestazioni d'opera assumano una maggiore ampiezza, sia qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest'ultimo e maggiore vantaggio per il primo, è legittima la Determinazione giudiziale del compenso per esse spettanti, in Mancanza di accordo tra le parti al riguardo, sostitutivo di quello originario, non potendo essere perseguiti maggiori vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico per il prestatore d'opera senza che si determini una disarmonia tra le prestazioni in sinallagma.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)