Sez. U, Ordinanza n. 2063 del 11/02/2003 (Rv. 560405 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Materia edilizia (art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998) - Nozione - Edilizia residenziale pubblica - Inclusione - Attività di disposizione giuridica di edifici costruiti - Esclusione dal relativo ambito.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
In tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la materia dell'edilizia, nella quale rientra anche l'edilizia residenziale pubblica, comprende l'uso particolare del territorio che si traduce nell'attività dell'edificazione, così come nel diniego di essa, ma non anche atti successivi, quali quelli di disposizione giuridica di edifici ormai costruiti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)