Sez. 4, Sentenza n. 7183 del 02/06/1988 Ud. (dep. 20/06/1988) Rv. 178639 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - EFFICACIA DEL DOMICILIO ELETTO PER TUTTO IL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI NON NOTIFICATA ALL'IMPUTATO NEL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - SUSSISTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - EFFICACIA DEL DOMICILIO ELETTO PER TUTTO IL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI NON NOTIFICATA ALL'IMPUTATO NEL DOMICILIO ELETTO - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - SUSSISTENZA.*
La elezione del domicilio prescinde dalla situazione di fatto concreta, cioè dal rapporto reale tra l'imputato ed un determinato luogo, ed ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso dalla abitazione effettiva ed una persona fiduciariamente e legittimamente scelta ai fini della notificazione degli Atti processuali e tale elezione di domicilio, ex art. 172 cod. proc. pen., mantiene la sua efficacia per tutto il corso del procedimento. Pertanto, la dichiarazione di impugnazione per gli interessi civili non notificata all'imputato nel domicilio da lui eletto pur non implicando la nullità del gravame in senso sostanziale, comporta la nullità della notificazione e, conseguentemente, essendo questa prescritta a pena di decadenza, la inammissibilità del gravame stesso. (V mass n 170813).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)