Sez. 3 - , Sentenza n. 23409 del 27/07/2022 (Rv. 665439 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE | Artt. 178 del d.lgs. n. 2009 del 2005 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Applicabilità all'azione di annullamento del contratto per errore essenziale riconoscibile - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE
Le regole di cui all'art. 178 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, a fronte del loro ambito operativo - limitato al giudizio di risarcimento dei danni - e dell'oggetto della prova posta a carico dell'impresa assicuratrice o finanziaria (di aver agito con la specifica diligenza richiesta), non sono applicabili all'azione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, la quale resta dunque soggetta alle ordinarie regole in tema di distribuzione dell'onere probatorio, in virtù delle quali compete all'attore dimostrare l'esistenza e l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento del contratto.
Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 178, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)