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Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

Occorrerebbe semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi per poter circolare liberamente nel mercato interno, in ossequio alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993.

La direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana4, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti vari tipi di prodotti di cacao e di cioccolato potevano ostacolare la libera circolazione di questi prodotti e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.

La suddetta direttiva ha avuto pertanto lo scopo di fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

È opportuno modificare tali definizioni e norme per tener conto del progresso tecnologico e dei mutati gusti dei consumatori e per adeguarle alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati, alle sostanze aromatizzanti, ai solventi d'estrazione e ai metodi d'analisi.

L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa in alcuni Stati membri fino a un massimo del 5 %.

L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao dovrebbe essere ammessa in tutti gli Stati membri fino a un massimo del 5 %. Questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e scientifici.

Al fine di garantire l'unicità del mercato interno, tutti i prodotti di cioccolato oggetto della presente direttiva devono poter circolare all'interno della Comunità con le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della presente direttiva.

Secondo le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità5, la menzione dell'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 6 è obbligatoria. La presente direttiva rende applicabile la direttiva 79/112/CEE ai prodotti di cacao e di cioccolato al fine di informare correttamente il consumatore.

Nel caso dei prodotti di cioccolato cui sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao è opportuno garantire ai consumatori una informazione corretta, imparziale e obiettiva in aggiunta all'elenco degli ingredienti.

D'altro canto, la direttiva 79/112/CEE non osta a che l'etichettatura dei prodotti di cioccolato indichi che non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore.

Talune denominazioni riservate dalla presente direttiva sono utilizzate nella pratica in denominazioni di vendita composte, consacrate dall'uso in taluni Stati membri per designare prodotti che non possono essere confusi con quelli definiti nella presente direttiva. Pertanto, occorrerebbe mantenere dette denominazioni. Tuttavia, il loro uso dovrebbe essere conforme alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare all'articolo 5.

Lo sviluppo del mercato interno dopo l'adozione della direttiva 73/241/CEE consente di assimilare il "cioccolato comune" al "cioccolato".

È opportuno confermare la deroga di cui alla direttiva 73/241/CEE che permette al Regno Unito e all'Irlanda di autorizzare l'uso sui loro territori della denominazione "milk chocolate" per designare il "milk chocolate with high milk content". Tuttavia, la denominazione inglese "milk chocolate with high milk content" dovrebbe essere sostituita con la denominazione "family milk chocolate".

In base al principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, a norma dell'articolo 5, terzo comma dello stesso.

Il cacao, il burro di cacao e una serie di altri grassi vegetali utilizzati nella fabbricazione del cioccolato sono prevalentemente prodotti nei paesi in via di sviluppo. Nell'interesse degli abitanti di tali paesi in via di sviluppo, è opportuno concludere accordi di una durata quanto più lunga possibile, motivo per cui la Commissione dovrebbe esaminare in che modo la Comunità possa fornire un sostegno in questo contesto per quanto riguarda il burro di cacao e altri grassi vegetali (in particolare promuovendo il commercio equo).

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, è opportuno che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva si applica ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato I.

Art. 2

1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5 % del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove.

3. Le eventuali modifiche dell'allegato II sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 95 del trattato.

4. Entro il 3 febbraio 2006 la Commissione presenta, se necessario, una proposta di modifica dell'elenco nell'allegato II, a norma dell'articolo 95 del trattato e tenuto conto dei risultati di uno studio adeguato sulle implicazioni della presente direttiva sull'economia dei paesi produttori di cacao e di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Art. 3

La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, fatte salve le seguenti condizioni:

  1. 1) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Tuttavia, a titolo complementare e in base alle disposizioni applicabili o all'uso invalso nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale, dette denominazioni di vendita possono designare altri prodotti che non possono essere confusi con quelli definiti nell'allegato I.

  2. 2) Quando i prodotti definiti al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.

  3. 3) L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti al punto A, paragrafi 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 8 e 9 dell'allegato I deve indicare il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: … % min».

  4. 4) Per i prodotti di cui al punto A, paragrafo 2, lettera b) e al punto A, paragrafo 2, lettera d), seconda parte del testo, dell'allegato I, l'etichettatura deve indicare il tenore di burro di cacao,

  5. 5) Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura» previste nell'allegato I possono essere completate da diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano:

    nel caso del cioccolato, non meno del 43 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 % di burro di cacao,

    nel caso del cioccolato al latte, non meno del 30 % di sostanza secca totale di cacao e del 18 % di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 % di grassi del latte,

    nel caso del cioccolato di copertura, non meno del 16 % di cacao secco sgrassato.

Art. 4

Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali che non sono previste dalla presente direttiva.

Art. 5

1. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva e intese a modificarne elementi non essenziali, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2:

misure che allineano la presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari,

misure che adeguano al progresso tecnico le disposizioni di cui all’allegato I, punto B, paragrafo 2, e punti C e D.;

2. Entro il 3 agosto 2003, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano, su proposta della Commissione, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, al fine dell'eventuale proroga della procedura di adeguamento al processo tecnico e scientifico.

Art. 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 3 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.

Dette misure si applicano in modo da:

autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003,

vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Sócrates (3) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 128), posizione comune del Consiglio del 28 ottobre 1999 (GU C 10 del 13.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 maggio 2000.