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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28168 del 06/10/2023 (Rv. 669246 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Liti pendenti - Ambito applicativo - Giudicato interno su parte dell'originaria controversia - Annullamento parziale, in autotutela, dell'atto impugnato - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669246-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve escludersi dall'ambito applicativo delle liti pendenti la parte della controversia sulla quale si sia formato il giudicato interno, sfavorevole all'amministrazione finanziaria; parimenti, qualora quest'ultima abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, in esercizio del potere di autotutela, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di tale annullamento d'ufficio.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)