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Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno

Testo vigente

Art. 34

1. La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 35

1. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

2. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36

1. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

2. In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria.

Art. 37

1. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 38

1. Il Concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.

2. Dal giorno in cui e' stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario e' costituito custode della miniera ed e' tenuto a non fare piu' lavori di coltivazione mineraria, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato.

3. L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

4. In caso di inosservanza ne' ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 40

1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

  1. 1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

  2. 2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.

Art. 41

1. La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ....

2. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 42

1. Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

2. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 43

1. La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza puo' essere nuovamente concessa.

2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Puo' altresi' ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purche' ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.

Art. 44

1. Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, puo' procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

2. Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

4. Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione e' proponibile sulla concessione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di procedere liberamente a nuova concessione.

5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e puo' formare oggetto di nuova concessione.

Titolo III. Cave.

Art. 45

1. Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilita' del proprietario del suolo.

2. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario puo' prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario puo' dare la concessione della cava o della torbiera in conformita' delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sara' preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

3. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

4. Al proprietario e' corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

5. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

6. Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.

7. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo' prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottempranza alle prescrizioni, la regione puo', con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione.
Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione
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Titolo IV. Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.

Art. 46

1. Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

2. Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 48

1. Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere puo' essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facolta' di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

2. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di L. 10.

3. Sono parimenti soggette al diritto fisso di lire dieci tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

4. L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sara', per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 49

1. Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

2. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 50

1. Allorche' il difetto di unita' nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilita' di una piu' conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere puo' essere assoggettata ad una gestione unica.

2. In tal caso, i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

3. Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o piu' commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

4. Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

5. I ricorsi contro le basi del reparto sono decisi dal tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

6. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Titolo V. Disposizioni penali.

Art. 51

1. Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la multa non inferiore a L. 5000, oltre la confisca del materiale scavato.

2. Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dell'art. 12.

Art. 52

1. Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera e' punito con la multa non inferiore a L. 5000 senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

2. Alla stessa penalita' e' soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.

Titolo VI. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 53

1. Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

2. Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreche' anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Art. 54

1. Nei territori nei quali, in virtu' delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilita' delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

2. E' parimenti trasformata in concessione la proprieta', comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.