Sez. 3, Sentenza n. 12090 del 30/09/1989 Ud. (dep. 13/09/1989) Rv. 182039 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DIVISIONE DI FONDO COMUNE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - LIMITI.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DIVISIONE DI FONDO COMUNE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - LIMITI.*
In tema di lottizzazione abusiva, quando i proprietari di un fondo comune procedano al frazionamento ed alla divisione, l'intendimento di edificare deve essere dimostrato in modo certo e non può desumersi dalle modalità dell'atto di divisione e dall'entità delle superfici attribuite alle parti. È cioè necessario individuare un "quid pluris", dal quale emerga in modo non equivoco l'intento di eseguire attività di carattere edilizio sui singoli lotti (ad es. La previsione di opere di urbanizzazione). (V mass n 146174).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)