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Sez. T, Ordinanza n. 651 del 12/01/2026 (Rv. 677712-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA - Delega di firma - Limite di valore - Rilevanza delle sole imposte recuperate - Irrilevanza di sanzioni e accessori - Limiti. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677712-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di delega di firma, il limite di valore cui è ancorata la validità della delega, la cui violazione comporta la nullità dell'accertamento ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di IVA, va determinato, anche alla luce dell'art. 12, commi 2 e 4-bis e dell'abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di calcolo del valore della controversia, con riguardo al solo importo delle imposte oggetto di recupero, senza considerare sanzioni e accessori, salvo che l'atto riguardi esclusivamente sanzioni, nel qual caso il limite va calcolato sul loro ammontare.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)