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Sez. 2 - , Sentenza n. 41985 del 09/09/2021 Ud. (dep. 17/11/2021) Rv. 282205 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Estorsione - Principio di specialità - Carattere dell'offesa - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282205-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In applicazione del principio di specialità, quando la costrizione abbia ad oggetto la sfera della libertà sessuale e non cagioni, neppure in via mediata, un'offesa al patrimonio del soggetto passivo, la condotta dell'imputato deve essere ricondotta all'art. 609-bis cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza sessuale nella condotta dell'imputato che aveva minacciato la persona offesa di pubblicare su facebook un video registrato relativo ad un rapporto sessuale intrattenuto con la stessa ove non avesse acconsentito ad ulteriori rapporti sessuali o ad inviare all'imputato immagini delle sue parti intime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)