Sez. U, Ordinanza n. 19237 del 13/07/2025 (Rv. 675249-01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Fattispecie.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche alle sentenze rese nel giudizio di rettificazione, di cui all'art. 204 del T.U. acque, che riguardano casi di giurisdizione diretta, ove il TSAP abbia ritenuto di accogliere la domanda di rettificazione e abbia pronunciato nel merito).
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)