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Sez. 1, Sentenza n. 1587 del 24/05/1968 (Rv. 333332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO -AZIONE DINANZI ALL'AGO- TERMINI PER RICORRERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - DECORRENZA DEL TERMINE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333332-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO -AZIONE DINANZI ALL'AGO- TERMINI PER RICORRERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - DECORRENZA DEL TERMINE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE.*

Ai fini della decorrenza del termine iniziale per il ricorso in Cassazione ex art. 111 cost., la notificazione delle decisioni sia delle commissioni provinciali delle imposte, quando contro di esse non sia data altra impugnazione, sia della commissione centrale deve essere fatta dall'ufficio, sotto sanzione di decadenza dall'impugnazione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della decisione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 31, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)