Sez. 6, Sentenza n. 88 del 20/01/1970 Ud. (dep. 16/03/1970) Rv. 114233 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - MINORE CONVIVENTE CON LA MADRE -MANCATA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA DA PARTE DEL PADRE IN DANNO DEL MINORE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - MINORE CONVIVENTE CON LA MADRE -MANCATA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA DA PARTE DEL PADRE IN DANNO DEL MINORE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONE.*
Ai sensi dell'art 147 cod civ il padre e la madre sono ugualmente obbligati a mantenere, educare ed istruire la prole, in proporzione delle loro sostanze. Ne consegue che, ai fini del reato di cui all'art 570 cpv n 2 cod pen, in linea di massima, non puo considerarsi in istato di bisogno il minore convivente con la madre quando costei provveda al mantenimento del figlio con le sue ordinarie risorse economiche, essendovi essa obbligata assieme al padre nella stessa misura. Tuttavia, ove il reddito della madre risulti insufficiente a sopperire alle necessita anche del figlio minore, il reato sussiste. (contra 112665, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)