Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Art. 388
La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
Art. 389
La Slovenia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
Art. 390
La Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.
Art. 390 bis
La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.
Art. 390 ter
La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.
Art. 390 quater
La Croazia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:
a) le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e all'allegato X, parte B, punto 9, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;
b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione prima dell'adesione della Croazia.
Sezione 3. Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Art. 391
Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2, o agli articoli da 380 a 390 quater possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.
Art. 392
Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
Art. 393
1. Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all'articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.
2. In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 93 del trattato.
Capo 2. Deroghe concesse mediante autorizzazione
Sezione 1. Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali
Art. 394
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma.
Art. 395
1.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.
2.
Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
5. Nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199 ter, paragrafo 1, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Sezione 2. Accordi internazionali
Art. 396
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.
2.
Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Titolo XIV. Disposizioni varie
Capo 1. Misure di applicazione
Art. 397
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.
Capo 2. Comitato IVA
Art. 398
1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, denominato «comitato IVA».
2.
Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtù della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA.
Capo 3. Tasso di conversione
Art. 399
Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1o gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.
Art. 400
Nella conversione degli importi di cui all'articolo 399 nelle monete nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.
Capo 4. Altre tasse, diritti e imposte
Art. 401
Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Titolo XV. Disposizioni finali
Capo 1. Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri
Art. 402
1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.
Art. 403
Il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso.
Art. 404
Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo.
Capo 2. Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea
Art. 405
Ai fini del presente capo, si intendono per:
1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1o gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);
3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.