Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(1), adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.
Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.
Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.
Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.
È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.
Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.
Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.
Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.
Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333(2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/20013 congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel (1) Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Parere espresso il 13 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).