Sez. 3, Sentenza n. 11328 del 23/11/1990 (Rv. 469894 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - MORTE DELLO INQUILINO - DISCIPLINA EX ART. 1614 COD. CIV. - ABROGAZIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - MORTE DELLO INQUILINO - DISCIPLINA EX ART. 1614 COD. CIV. - ABROGAZIONE.*
A differenza della legislazione vincolistica la legge 27 luglio 1978 n. 392, con l'art. 6 per gli immobili ad uso abitativo e con l'art. 37 per gli immobili ad uso non abitativo, ha compiutamente e direttamente disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione nel caso di morte del conduttore con la conseguenza che la diversa disciplina dell'art. 1614 cod. civ., deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore della suddetta legge ai sensi dell'art. 84 della medesima legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1614, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)