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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22661 del 19/07/2022 (Rv. 665252 - 01)

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - LEGITTIMAZIONE | Prova della proprietà - Divisione - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Titolo di acquisto posto a fondamento della attribuzione in sede di divisione - Necessità.
Stato
decisa il 2022-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665252-01

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - LEGITTIMAZIONE

Nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il carattere retroattivo dell'atto divisionale, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione.

Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)