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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 645 Frode in emigrazione

1. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.

Art. 646 Appropriazione indebita

1. Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

2. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.

Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

1. E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

  1. 1° chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

  2. 2° chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

  3. 3° chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 648 Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

Art. 648-bis Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

3. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.125

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

3. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-quater Confisca

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649 Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

1. Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

  1. 1° del coniuge non legalmente separato;

  2. 2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

  3. 3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Libro terzo. Delle contravvenzioni in particolare

Titolo primo. Delle contravvenzioni di polizia

Capo I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica

§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila.

Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose

1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Art. 655 Radunata sediziosa

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena e' dell'arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita', o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorita'

1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita'.

Art. 660 Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 661 Abuso della credulita' popolare

1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita'