Sez. 1, Sentenza n. 11058 del 04/11/1998 (Rv. 520358 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri - Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Manufatti insistenti sul fondo - Fabbricati rurali e muri di recinzione - Applicabilità - Esclusione - Art. 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Applicabilità - Commisurazione dell'indennità all'effettivo valore.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
I manufatti insistenti sul fondo occupato (nella specie fabbricato rurale e muri di recinzione) non possono essere assimilati alle "aree edificabili" menzionate nell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992,, convertito con modifica, in legge n. 359 del 1992, ai fini dell'applicazione dei criteri estimativi posti dalla norma in questione; sicché l'indennità ad essi relativa va determinata, a norma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in misura corrispondente al loro effettivo valore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 333 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)