Sez. 3, Sentenza n. 468 del 18/02/1972 (Rv. 356415 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE E OFFESE - IN GENERE - DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ESTINTO PER AMNISTIA - RESPONSABILITA CIVILE PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE E OFFESE - IN GENERE - DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ESTINTO PER AMNISTIA - RESPONSABILITA CIVILE PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI.*
L'Estinzione del reato per amnistia non preclude al giudice, adito per gli effetti civili di quel reato, di accertarne la sussistenza ai soli predetti effetti. Nell'affermare la responsabilita civile per l'illecito penale della diffamazione a mezzo stampa, estinto per amnistia e dedotto a titolo della condanna al risarcimento dei danni, il giudice deve tenere conto esclusivamente dei presupposti obiettivi e subiettivi di detto illecito ed in particolare della relativa normativa ex artt 595 e 596 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 596 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)