Sez. 5, Sentenza n. 7369 del 11/05/2012 (Rv. 622903 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Ici su terreni agricoli - Presupposti - Possesso di terreno suscettibile di utilizzazione per le attività indicate nell'art. 2135 cod. civ. - Sufficienza - Effettivo esercizio delle attività - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di Ici sui terreni agricoli, il presupposto dell'imposta, indicato nell'art. 2 del d.lgs. 504 del 1992 con riferimento ai terreni "adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ.", sussite quando vi sia il possesso di terreni suscettibili di essere utilizzati per le attività di cui al richiamato articolo, e dunque solo astrattamente idonei a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi delle attività suddette.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)