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Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sara' determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze.

2. Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvedera' direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.

3. Restano terme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti dei regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

Art. 2

1. Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita' di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualita' della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

2. Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualita' e classe, la facolta' di ricorso e di rettifica e' ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO