Sez. 5, Sentenza n. 14683 del 12/07/2005 (Rv. 583143 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Invim straordinaria disciplinata dall'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 (convertito in legge n. 363 del 1991) - Sanzione per omesso o ritardato versamento - Disciplina generale di cui al d.P.R. n. 643 del 1972 - Sanzione per omessa o ritardata dichiarazione - Doppia sanzione - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM straordinaria, l'art. 1 del d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363), dopo la disposizione del quinto comma, che sanziona specificamente la fattispecie del versamento omesso o ritardato, rinvia "per quanto non previsto dal presente articolo" a tutte le altre disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (ottavo comma). Pertanto, il quinto comma costituisce una disposizione speciale, che prevale su quella generale relativa alla sanzione applicabile in caso di omesso o ritardato versamento (art. 23, secondo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972, nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), ma non incide sulla diversa fattispecie della omessa o tardiva dichiarazione, autonomamente sanzionata dall'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)