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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6050 del 25/03/2015 (Rv. 634849 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Sentenza recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della seconda data - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634849-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)