Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Testo in vigore al
Titolo III. Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali
Art. 38
1. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
2. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
3. Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
Art. 39
1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;
2) godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale
se si tratta di societa' o persone giuridiche;3) appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri;
4) rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti.
2. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
4) non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
3. Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 40
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.
3. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.
Art. 41
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora cio' sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 42
1. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, e' responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.
2. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.
Art. 43
1. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
3. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
5. I requisiti cui l'autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.
6. Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.
7. Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.
8. L'autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.
9. Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.
Art. 44
1. I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 gia' installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.
2. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.
3. Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.
4. Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.
Titolo IV. Modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Art. 45
1. Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1 - (Esclusivita' dei servizi postali e delle telecomunicazioni). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.
Art. 183 - (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.
Art. 195 - (Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni). - Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondO comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
Titolo V. Disposizioni transitorie e finali
Art. 46
1. Dal 1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, gia' prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da "le attivita' pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.
2. Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la societa' Sipra puo' assumere nuovi contratti per pubblicita' non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi.
3. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.
4. La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della societa' concessionaria.
6. Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.
Art. 47
1. Le azioni della societa' concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1 dicembre 1974.
2. Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.
Art. 48
1. Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche' quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.
Art. 49
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1975
LEONE
MORO - ORLANDO -
VISENTINI - GUI -
BISAGLIA - COLOMBO
- REALE - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE