Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24153 del 28/12/2012 (Rv. 624701 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizio - Presentazione - Modalità - Deposito nella segreteria della commissione tributaria prima del decorso del termine di sei mesi dalla data di inoltro dell'originale al centro di servizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi deve proporsi non prima di sei mesi dalla data di invio dell'originale al centro di servizio; tuttavia il deposito di esso nella segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi non ne determina la inammissibilità, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla scadenza di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all'amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l'effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l'attività delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)