Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 30/01/2003 (Rv. 560151 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE | Firma di sottoscrizione - Attestazione di autenticità - Requisito di validità della scrittura - Esclusione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE
L'attestazione di autenticità della firma di sottoscrizione di una scrittura privata non costituisce requisito di validità di quest'ultima, rappresentando, per converso, un mero elemento presuntivo dell'autenticità dell'atto, elemento destinato, peraltro, ad assumere rilievo nel solo caso in cui sorga contestazione circa la genuinità della scrittura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)