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Sez. 2, Sentenza n. 5439 del 15/04/2002 (Rv. 553749 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Atti richiedenti la forma scritta a pena di nullità - Divieto di prova testimoniale - Portata - Riferibilità di un documento esistente ad un soggetto risultante suo autore - Prova testimoniale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553749-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

L'art. 2725 cod. civ. esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilità ad un determinato soggetto di un documento esistente e di cui lo stesso risulti l'autore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)