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Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 19/10/1959 (Rv. 881496 - 01)

SPESE GIUDIZIALI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROCEDURA INGIUSTA E ILLEGITTIMA - DISTINZIONE - DISCIPLINA - AZIONE ORDINARIA PER I DANNI - ESCLUSIONE. IMPUGNAZIONI IN GENERE - SENTENZE PARZIALI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - RISERVA - NON NECESSARIA.
Stato
decisa il 1959-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881496-01

SPESE GIUDIZIALI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROCEDURA INGIUSTA E ILLEGITTIMA - DISTINZIONE - DISCIPLINA - AZIONE ORDINARIA PER I DANNI - ESCLUSIONE. IMPUGNAZIONI IN GENERE - SENTENZE PARZIALI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - RISERVA - NON NECESSARIA.

L'art. 96, 2 comma cod. proc. civ. contempla soltanto l'ipotesi della inesistenza (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) del diritto per cui e stato eseguito un provvedimento cautelare (o gli altri Atti ivi indicati), mentre le responsabilita del creditore procedente, ove la misura conservativa sia revocata per Mancanza delle altre condizioni e degli altri presupposti dell'Azione cautelare, si inquadra nell'ipotesi prevista dal 1 comma dello stesso articolo. In ogni caso non può farsi ricorso alla norma dell'art. 2043 C.C., distinguendo fra procedure ingiuste (tali considerate per l'accertata inesistenza del diritto sostanziale tutelato) da comprendersi nei due comma dell'art. 96 cod. proc. civ. e procedure illegittime per inosservanza di forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilità per fatto illecito, in quanto la distinzione tra procedura ingiusta e procedura illegittima puo farsi solo considerando separatamente i due comma dell'art 96 citato, e puo affermarsi che mentre il caso della procedura ingiusta ricorre soltanto nel 2 comma del detto articolo, perche in esso e richiesta la condizione dell'inesistenza del diritto, nell'ampia formulazione del 1 comma, invece, sono comprese tutte le possibili ipotesi cui puo dar luogo l'agire o il resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, sia che il tema della contesa riguardi l'ingiustizia della procedura, sia che si riferisca all'illegittimità della stessa. La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive è richiesta soltanto per le impugnazioni principali e non per quelle incidentali, potendo queste ultime essere proposte anche tardivamente quando è decorso il termine o quando vi sia stata acquiescenza alla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)