Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 19/06/1972 (Rv. 359003 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - IN GENERE - DEMANIO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM SU BENE DEMANIALE - COSTRUZIONE DEL CONCESSIONARIO - VALORE DI CORRISPETTIVO - ATTRIBUZIONE DELLA COSTRUZIONE ALLA PA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER L'IMPOSTA PROPORZIONALE - COMPUTABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - IN GENERE - DEMANIO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM SU BENE DEMANIALE - COSTRUZIONE DEL CONCESSIONARIO - VALORE DI CORRISPETTIVO - ATTRIBUZIONE DELLA COSTRUZIONE ALLA PA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER L'IMPOSTA PROPORZIONALE - COMPUTABILITA.*
Il valore della costruzione superficiaria, eretta dal titolare di concessione ad aedificandum su bene appartenente al Demanio marittimo va ricondotto nella nozione di corrispettivo, cui fa riferimento l'art 43, comma primo, della legge di registro, ai fini di stabilire la base imponibile dell'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti a titolo oneroso. Onde, se nell'atto di concessione e stabilita l'acquisizione, a favore dell'ente concedente, delle costruzioni superficiarie per il termine della concessione, si deve tener conto di tale valore nella Determinazione del corrispettivo della concessione. (Conf 3806'69, mass n 344112; 2764'69, mass n 342478).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 49, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)