Sez. 1, Sentenza n. 692 del 11/03/1966 (Rv. 321383 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE DELLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - EFFETTI - RETROATTIVITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE DELLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - EFFETTI - RETROATTIVITA.*
I vizi di notificazione del ricorso per Cassazione e, in particolare, i vizi attinenti al luogo della notificazione o alla persona presso la quale la notificazione stessa deve essere eseguita non importano inesistenza della notificazione, sibbene nullita sanabile ex tunc attraverso la Costituzione della parte, sia pure dopo la scadenza del termine per l'impugnazione. -nella specie, il ricorso era stato notificato presso il domicilio reale del resistente, anziche presso il procuratore costituito-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)