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Sez. 1, Sentenza n. 23512 del 22/04/2004 Cc. (dep. 19/05/2004) Rv. 228245 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Decreto adottato in via d'urgenza dal P.M. - Mancanza dell'urgenza - Convalida del giudice - Utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228245-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto, compresa l'eventuale mancanza del requisito dell'urgenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)