Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 28/09/1971 (Rv. 353800 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - STATO DI NECESSITA - INDENNIZZO AL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - SUSSISTENZA PER LE SOLE IPOTESI DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - PROPOSIZIONE IMPLICITA DI QUELLA SUBORDINATA DI EQUO INDENNIZZO EX ART 2045 COD CIV.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - STATO DI NECESSITA - INDENNIZZO AL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - SUSSISTENZA PER LE SOLE IPOTESI DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - PROPOSIZIONE IMPLICITA DI QUELLA SUBORDINATA DI EQUO INDENNIZZO EX ART 2045 COD CIV.*
L'art 2045 cod civ disciplina la responsabilita di chi arreca un danno agendo in stato di necessità l'agente in tal caso e tenuto ad una equa indennita nei confronti del danneggiato, la cui misura e rimessa all'apprezzamento del giudice. La norma e applicabile soltanto in materia di responsabilita extracontrattuale e trova applicazione anche nel caso in cui lo stato di necessita sia provocato dal comportamento colposo di un terzo. E pero sempre presupposta nell'attore del danno una condotta non solo cosciente e volontaria, ma anche contraria ad una norma di legge o di comune prudenza. Deve ritenersi implicita nella richiesta di risarcimento integrale del danno quella subordinata dell'equo indennizzo previsto dal citato art 2045 cod civ. (nella specie, il passeggero di un autobus, caduto all'interno del veicolo perche il conducente di esso aveva arrestato bruscamente il mezzo in conseguenza dell'improvvisa manovra di conversione di una autovettura che procedeva affiancata all'autobus, aveva proposto Azione extracontrattuale per il risarcimento dei danni nei confronti della azienda proprietaria dell'autobus. In Sede di merito la domanda del danneggiato era stata rigettata, per aver il conducente agito in stato di necessita. La suprema Corte, nel ribadire che il danno era stato cagionato in stato di necessita e nell'affermare che costituisce una manovra contraria ad una norma di comune prudenza quella di azionare bruscamente i freni di un autobus carico di passeggeri, ha ritenuto implicita nella domanda di risarcimento del danno quella dell'equo indennizzo di cui all'art 2045 cod civ, con la conseguenza che i giudici di merito avrebbero dovuto provvedere alla relativa liquidazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)