Sez. 5, Sentenza n. 5468 del 29/02/2008 (Rv. 602123 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione proposta tardivamente - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Rinuncia dell'amministrazione alla pretesa sanzionatoria - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa impone al giudice di dichiararne l'inammissibilità prima di qualsiasi esame nel merito, e quindi anche allorquando, per effetto della rinuncia da parte dell'amministrazione alla propria pretesa, sia cessata la materia del contendere.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)