diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5468 del 29/02/2008 (Rv. 602123 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione proposta tardivamente - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Rinuncia dell'amministrazione alla pretesa sanzionatoria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602123-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa impone al giudice di dichiararne l'inammissibilità prima di qualsiasi esame nel merito, e quindi anche allorquando, per effetto della rinuncia da parte dell'amministrazione alla propria pretesa, sia cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)