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Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 12/12/1970 (Rv. 349075 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESCRIZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - DAL SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349075-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESCRIZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - DAL SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il termine di prescrizione di cui all'art 2947 cod civ decorre dal momento in cui, per effetto di una determinata condotta illecita, e sorto nella sfera giuridica altrui un pregiudizio attuale e non dal momento successivo in cui si esauriscono le ulteriori conseguenze dannose che costituiscano un semplice aggravamento del danno iniziale. (nella specie essendo stata, dal sindaco, ordinata nel 1957 la demolizione, per pericolo di crollo, di un edificio, di cui nel 1952 era stato ordinato, per le stesse ragioni, lo sgombero, la Corte di merito aveva ritenuto che il termine di prescrizione dell'Azione di risarcimento del danno verso il soggetto che aveva pregiudicato la stabilita dell'edificio, decorresse dalla data della demolizione. La SC ha cassato la sentenza, affermando il principio su enunciato. (V 733'69, mass n 339020 1744'65 759'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)