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Sez. 2, Sentenza n. 2579 del 28/04/1981 (Rv. 413350 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - COSTITUITA PER USUCAPIONE - TRASFERIMENTO DI ESSA IN LUOGO DIVERSO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413350-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - COSTITUITA PER USUCAPIONE - TRASFERIMENTO DI ESSA IN LUOGO DIVERSO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Le servitu coattive, quale che sia stato, a norma dell'art 1032 cod civ, il loro modo di Costituzione, non cessano di essere soggette alla disciplina legislativa prevista per ciascuna di esse, a meno che le parti, nella sfera della loro autonomia contrattuale, non vi abbiano derogato. Ne consegue che nel caso in cui la servitu di elettrodotto sia stata costituita per usucapione, il trasferimento di essa in luogo diverso e disciplinato non gia dall'art 1068 cod civ, ma dall'art 122 del tu 11 dicembre 1933 n 1775, che pone a carico dell'esercente la servitu le spese dello spostamento dello elettrodotto. (V 1822/71, mass n 352345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)