Sez. L, Sentenza n. 17337 del 11/10/2012 (Rv. 624786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Quadro - Obbligazione - Natura - Mancato raggiungimento del risultato finale - Rilevanza disciplinare - Esclusione - Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo - Configurabilità - Condizioni - Gravità dell'inadempimento - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
Il lavoratore subordinato, anche se inserito nella categoria dei quadri, è tenuto ad una obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che il mancato raggiungimento di un risultato finale da parte del dipendente (nella specie, l'attuazione di un programma di informatizzazione dei servizi aziendali da parte del responsabile del centro elaborazione dati di una società) non ha rilevanza disciplinare, ma può integrare - ove il datore dimostri il notevole inadempimento del lavoratore, mediante la prova di elementi tali che consentano al giudicante di mettere a confronto il grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa con quello effettivamente usato dal lavoratore - i presupposti del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)