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Sez. 2, Sentenza n. 426 del 28/01/1977 (Rv. 383972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA O DELLA SEDE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA O DELLA SEDE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Al ricorso per Cassazione non sono applicabili le Disposizioni dell'art 163 cod proc civ (dettate per l'atto di citazione), ma soltanto quelle dell'art 366 dello stesso codice, le quali prevedono la 'indicazione delle partì e non prescrivono la indicazione della residenza, del domicilio o della dimora delle persone fisiche ne della Sede per le persone giuridiche o per gli enti non riconosciuti. (V 879/66, mass n 371746).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)