Sez. L, Sentenza n. 16686 del 11/08/2015 (Rv. 636789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Rigetto della domanda di accertamento della nullità del termine - Appello dichiarato inammissibile per carenza di interesse - Impugnazione per cassazione della pronuncia di inammissibilità - Necessità - Omissione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE
Nel caso di appello avverso il rigetto della domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, la dichiarazione di inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione delle dimissioni del lavoratore nell'ambito di altro rapporto di lavoro a tempo con lo stesso datore di lavoro (nella specie, Poste Italiane s.p.a.), dev'essere preliminarmente impugnata in sede di legittimità, altrimenti derivandone l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)