Sez. T, Ordinanza n. 2891 del 09/02/2026 (Rv. 678012-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Immobile concesso in locazione per uso diverso - Clausola di riduzione del canone a fronte della rinuncia all'indennità di avviamento - Nullità - Conseguenze fiscali - Rilevanza della riduzione ai fini della determinazione del reddito da locazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
In tema di reddito dei fabbricati, la nullità della clausola del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, che prevede una riduzione del canone a fronte della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento commerciale, determina l'inopponibilità ai fini fiscali della riduzione, in quanto corrispettivo di una pattuizione illecita, con la conseguenza che il reddito da locazione, ai fini dell'art. 37 del TUIR, deve essere determinato sulla base del canone pattuito al lordo della riduzione illegittima.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)