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Sez. 5, Sentenza n. 7585 del 08/06/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160283 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE PROVOCATA DALL'AGENTE CHE INVOCA L'ATTENUANTE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 62 N. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160283-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REAZIONE PROVOCATA DALL'AGENTE CHE INVOCA L'ATTENUANTE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 62 N. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile a favore dell'autore di un delitto, quando il fatto apparentemente ingiusto della persona offesa, cui l'agente ha reagito, sia stato causato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente, cosicché quest'ultimo si presenta come l'originario provocatore ed il comportamento della persona offesa non riveste il carattere del fatto ingiusto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)