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Sez. 1, Sentenza n. 9859 del 01/07/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176675 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - USO CONCRETO DI ARMI ED ESPLOSIVI PREVISTO E VOLUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO CRIMINOSO - ACCERTATO CONCORSO DI PIÙ PERSONE - MATERIALE DETENZIONE E PORTO DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI - IRRILEVANZA - RATIO. FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI FISICA IMPOSSIBILITÀ A TRASPORTARE ESPLOSIVI.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176675-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - USO CONCRETO DI ARMI ED ESPLOSIVI PREVISTO E VOLUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO CRIMINOSO - ACCERTATO CONCORSO DI PIÙ PERSONE - MATERIALE DETENZIONE E PORTO DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI - IRRILEVANZA - RATIO. FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI FISICA IMPOSSIBILITÀ A TRASPORTARE ESPLOSIVI.*

Nel caso in cui sia stato accertato il concorso di più persone in un reato, nel quale l'uso concreto di esplosivi e di armi sia previsto e voluto come essenziale per la realizzazione del piano criminoso, resta irrilevante, qualora le armi e gli esplosivi siano stati effettivamente usati, accertare chi dei concorrenti li abbia materialmente detenuti e portati, in quanto gli Atti del singolo sono, al tempo stesso, suoi propri e comuni anche agli altri correi. Infatti, quel che conta sotto l'aspetto oggettivo è la connessione dei singoli Atti e, sotto quello soggettivo, la consapevolezza in ciascuno degli autori, del collegamento finalistico degli Atti dei singoli, sicché resta parimenti irrilevante la fase - ideativa, preparatoria od esecutiva - in cui il contributo del singolo abbia avuto luogo. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso di imputato, che aveva dedotto la sua fisica impossibilità di trasportare personalmente esplosivi, essendo stata accertata e ritenuta la sua piena partecipazione sia nell'ideazione che nell'esecuzione del piano criminoso). (Conf mass n 174228; (Conf mass n 147694).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)