Sez. 3, Sentenza n. 10536 del 09/08/2000 (Rv. 539381 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Convalida di sfratto per morosità - Ordinanza assegnante al debitore termine per sanare la morosità - Pronuncia implicita sulla competenza - Configurabilità - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Impugnazione con regolamento soltanto della successiva ordinanza di convalida di sfratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. .
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il pretore, in sede di convalida di sfratto per morosità, assegni al debitore un termine per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 legge n. 392 del 1978 nonostante la contestazione da parte dell'intimato in ordine alla sua competenza funzionale (nella specie, per la dedotta sussistenza di un contratto agrario e la conseguente competenza del giudice specializzato), contiene, seppure implicitamente, una pronuncia affermativa della competenza e si configura perciò come una sentenza in senso sostanziale, suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza; ne consegue che deve dichiararsi inammissibile l'istanza di regolamento proposta non contro la suddetta ordinanza concessiva del termine per sanare la mora, bensì contro la successiva ordinanza di convalida di fratto, essendo quest'ultima resa quando, per effetto della precedente decisione, la competenza del giudice adito non era più controvertibile né rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)