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Sez. 6, Sentenza n. 50946 del 18/09/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 261590 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso consentito solo per violazione di legge - Manifesta illogicità - Deducibilità - Esclusione - Motivazione apparente - Deducibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261590-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)